Unioni civili e convivenze (L.76/2016)

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La Legge 20 maggio 2016 n.76 introduce nel nostro ordinamento l'istituto giuridico delle unioni civili, che analogamente al matrimonio per le coppie eterosessuali, per la prima volta in Italia appronta una tutela di natura pubblicistica alle coppie di persone dello stesso sesso, la stessa legge regola la disciplina delle convivenze di fatto eterosessuali e omosessuali. La Legge 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà) è stata pubblicata[1] in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) ed è denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".[2]

Unioni Civili[modifica]

La legge introduce nella prima parte (commi 1-34) l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e nella seconda parte (commi 36-65) regola le stabili convivenze di fatto.

Costituzione Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, l'atto di costituzione dell'unione civile viene registrato nell'archivio dello stato civile. Non sono richieste dalla legge le formalità previste dal codice civile in merito alle pubblicazioni a differenza del matrimonio.

Diritti e doveri reciproci Le parti che costituiscono l'unione civile possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile stessa, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Regime patrimoniale Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Estensione dei diritti matrimoniali All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile. La legge dispone che al solo fine di garantire l'effettività della tutela le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale disposizione consente l'estensione alle parti dell'unione civile di tutti i diritti sociali, fiscali, patrimoniali previsti per le coppie eterosessuali sposate, compresa la reversibilità della pensione.

Si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

Scioglimento La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento. L’unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, cioè nei casi in cui una delle due parti sia coinvolta o condannata in un procedimento penale per alcuni tipi di reati.

Applicazione della legge sul divorzio A differenza del matrimonio, non è prevista per l'unione civile la separazione. Il procedimento di scioglimento può svolgersi di fronte all'ufficiale di stato civile e non in sede giudiziale con l'accordo delle parti. Diversamente si applicano le norme sul divorzio dinanzi al Tribunale.

L’unione civile si scioglie, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1o dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Rettificazione di attribuzione di sesso La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una parte determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, se le parti vorranno continuare a tutelare la loro unione attraverso un istituto giuridico dovranno necessariamente accedere al matrimonio, viceversa la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di un coniuge determina l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso se entrambi i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, senza necessità di costituire ex novo un' unione civile.

Coppie dello stesso sesso sposate all'estero Alle coppie di persone dello stesso sesso che hanno contratto all'estero matrimonio, o unione civile o istituto analogo si applica la disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane.

Stato civile L'unione civile incide sullo stato coniugale della persona, come previsto dall'art. 86 del codice civile e gli atti dell'unione civile o del suo scioglimento sono conservati presso il registro dello stato civile.

Decreti attuativi Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con Decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno, vengono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile per il tempo dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati dal Governo.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Convivenze[modifica]

Per costituire una convivenza di fatto ai sensi della Legge Cirinnà la coppia deve risultare già una "famiglia anagrafica" in base all'art. 4 del DPR 223/1989 (Regolamento anagrafico), deve quindi risultare già iscritta nello stesso stato di famiglia all'anagrafe del comune di residenza. I conviventi di fatto definiti dalla legge Cirinnà sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La norma si riferisce quindi sia a coppie formate da persone dello stesso sesso sia da persone di sesso differente. La coppia convivente può rendere al comune di residenza una dichiarazione di convivenza. Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le due persone sono unite da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo di matrimonio o di unione civile. L'ufficio anagrafe, una volta ricevuta e registrata la dichiarazione, rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, tale certificazione è utile tutte le volte che occorre dimostrare la convivenza di fatto. L'Ufficio Anagrafe per adempiere ai nuovi obblighi derivanti dalla legge 76/2016 applica le norme previste dal DPR 233/1989 (artt. 5 e 7) così come chiarisce la circolare numero 7/2016 del Ministero dell'Interno.


I diritti che la coppia convivente di fatto acquisisce in base alla Legge 76/2016 sono:

1) stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);

2) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)

3) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)

4) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);

5) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);

6) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);

7) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);

8) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

9) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Lo straniero convivente con partner italiano assume ai fini della normativa sull'immigrazione lo status di familiare del cittadino italiano con cui convive, pertanto come afferma la Sentenza della Corte di Cassazione 44182 del 18 ottobre 2016, tale condizione è ostativa all'espulsione. La Corte sancisce il principio di diritto per cui “la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e’ ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione”.

La legge Cirinnà prevede la possibilità che la coppia possa sottoscrivere un contratto di convivenza, si tratta di un contratto facoltativo in cui vengono regolati esclusivamente i rapporti patrimoniali. Deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata quindi attraverso un notaio o un avvocato che dovranno certificare che il contratto è conforme a norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi il notaio o l'avvocato provvederà a trasmettere al comune il contratto entro 10 giorni dalla stipula.

La convivenza di fatto può essere cancellata d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione o di variazione della residenza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto, in caso di matrimonio e unione civile.

La coppia congiuntamente, o ciascuno dei due partenr disgiuntamente possono richiedere la cancellazione della convivenza di fatto attraverso un'istanza fatta al Comune qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune dovrà provvedere a inviare all’altra una comunicazione.

Note[modifica]

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Voci correlate[modifica]