Unione civile (ordinamento italiano)

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L'unione civile è il termine con cui nell'ordinamento italiano si indica l'istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci. Tale istituto estende alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona. Tale istituto giuridico non va confuso con i registri delle unioni civili istituite dai comuni italiani che avevano un valore simbolico e non erano limitati al territorio comunale.

Legge 76/2016[modifica]

L'istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto dall'art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), pubblicata[1] in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016 (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) e denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".[2] Prende il nome da Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, promotrice e prima firmataria della norma.

Contenuto[modifica]

La Legge del 20 maggio 2016 n. 76 si compone di un unico articolo e 69 commi. L'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è introdotto nella prima parte (commi 1-35); nella seconda (commi 36-65) trovano invece disciplina le convivenze di fatto. I commi 66-69 fanno una previsione degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi dall'1 al 35 e delegano il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare eventuali variazioni di bilancio.

Costituzione[modifica]

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, l'atto di costituzione dell'unione civile viene registrato nell'archivio dello stato civile. Non sono richieste dalla legge le formalità previste dal codice civile in merito alle pubblicazioni a differenza del matrimonio.

Diritti e doveri reciproci[modifica]

Le parti che costituiscono l'unione civile possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile stessa, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Regime patrimoniale[modifica]

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Estensione dei diritti matrimoniali[modifica]

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile. La legge dispone che al solo fine di garantire l'effettività della tutela le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale disposizione consente l'estensione alle parti dell'unione civile di tutti i diritti sociali, fiscali, patrimoniali previsti per le coppie eterosessuali sposate, compresa la reversibilità della pensione.

Si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

Prima della approvazione della legge Cirinnà, venivano riconosciuti alcuni diritti sociali e patrimoniali solo a poche categorie di persone:

  • Giornalisti: nella coppia di fatto il partner poteva usufruire della Cassa mutua sanitaria in uso per la categoria professionale[3]
  • Parlamentari: usufruivano dello stesso diritto dei giornalisti, ma in più potevano trasmettere la pensione di reversibilità al partner sopravvissuto[4].

Adozione in casi particolari[modifica]

La legge esclude che si applichino alle parti dell'unione civile le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozioni. Tuttavia la legge prevede espressamente che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti", non impedendo così l'evoluzione giurisprudenziale che consente la possibilità da parte dei tribunali di applicare le norme sull'adozione in casi particolari che dal 2007 è ammessa anche in coppie non legate da vincolo matrimoniale e quindi anche a coppie omosessuali. L'adozione in casi particolari, comunemente conosciuta come stepchild adoption o adozione del figlio del partner, viene applicata dalla giurisprudenza nell'interesse del minore. [5]

Poche settimane dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre, con lei convivente in modo stabile. Con la sentenza 12962/16, pubblicata 22 giugno 2016, ha confermato questa adozione, affermando che "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice". Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione "prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore".[6]

Scioglimento[modifica]

La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, cioè nei casi in cui una delle due parti sia coinvolta o condannata in un procedimento penale per alcuni tipi di reati.

Applicazione della legge sul divorzio[modifica]

A differenza del matrimonio, non è prevista per l'unione civile la separazione. Il procedimento di scioglimento può svolgersi di fronte all'ufficiale di stato civile e non in sede giudiziale con l'accordo delle parti. Diversamente si applicano le norme sul divorzio dinanzi al Tribunale.

L'unione civile si scioglie, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Rettificazione di attribuzione di sesso[modifica]

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una parte determina lo scioglimento automatico dell'unione civile, se le parti vorranno continuare a tutelare la loro unione attraverso un istituto giuridico dovranno necessariamente accedere al matrimonio, viceversa la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di un coniuge determina l’automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso se entrambi i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, senza necessità di costituire ex novo un'unione civile.

Coppie dello stesso sesso sposate all'estero[modifica]

La legge Cirinnà si applica alle coppie dello stesso sesso che hanno contratto all'estero matrimonio o istituto analogo alle unioni civili, con le modalità e secondo quanto sarà stabilito per Decreto dal Consiglio dei Ministri entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Anche prima della Legge Cirinnà a partire dalla Sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione l'ordinamento italiano prevedeva la piena esistenza e validità delle nozze celebrate in un paese estero, previo rispetto delle leggi locali durante la celebrazione, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che i matrimoni same sex celebrati all'estero non contrastassero più con l'ordine pubblico dell'ordinamento italiano, facendo cadere l'ostacolo principale alle trascrizioni dei matrimonio same sex celebrati all'estero. Tuttavia la stessa sentenza in cui la Corte di Cassazione rigettò il ricorso proposto da una coppia di cittadini italiani che, unitisi in matrimonio a L'Aia nel 2002, chiesero al Comune di Latina la trascrizione del loro atto di matrimonio. Rilevava che il matrimonio same sex celebrato all'estero, pur esistente e valido, non poteva estendere i suoi effetti nell'ordinamento italiano, mancando una normativa che consentisse in Italia l'accesso al matrimonio o ad analogo istituto da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso.

Un'analoga unione celebratasi a New York nel 2012, fu invece riconosciuta valida nel 2014 dal Tribunale di Grosseto, che ordinò al comune di Grosseto l'iscrizione nel registro dello stato civile.[7]L'ordinanza del Tribunale di Grosseto fu comunque successivamente annullata dalla Corte d'Appello di Firenze. [8]

A partire dal 30/06/2014 i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, potevano già essere trascritti nei registri di stato civile del Comune di Napoli per effetto della Direttiva emanata al riguardo dal Sindaco Luigi de Magistris[9] in data 23/06/2014.

Stato civile[modifica]

L'unione civile incide sullo stato coniugale della persona, come previsto dall'art. 86 del codice civile e gli atti dell'unione civile o del suo scioglimento sono conservati presso il registro dello stato civile.

Successione[modifica]

In relazione alla successione, applica al partner dell'unione civile parte della disciplina contenuta nel libro Secondo del Codice Civile (Delle Successioni, artt. 456-809).

Con l'eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e di quelle della legge sull'adozione, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovano applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.[10]

Prima dell'approvazione della legge Cirinnà, alla morte di uno dei coniugi della coppia di fatto, il compagno superstite non era erede dell'altro, a meno che non fosse nominato nel testamento[11]. Tra i conviventi, infatti, non esisteva alcun diritto legale alla successione[12]. Naturalmente il convivente può essere nominato erede, come qualunque altra persona, per testamento. L'inconveniente di tale soluzione, però, era che per testamento si poteva disporre solo di una quota del proprio patrimonio, chiamata appunto "disponibile". Se si avevano parenti stretti (figli, coniuge separato, genitori in assenza di figli), questi avevano diritti su parte del patrimonio, e potrebbero chiedere la "legittima", cioè la parte che spetta loro del patrimonio del defunto a prescindere dalla sua volontà diversamente espressa, quindi una disposizione in favore del convivente veniva ridotta.

Decreti attuativi[modifica]

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con Decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno, vengono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile per il tempo dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati dal Governo.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 5 dicembre) il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha assicurato che entro il mese di agosto 2016, molto prima del termine del 5 dicembre, adotterà il decreto legislativo di sua competenza, quello che sostituirà il Decreto provvisorio del 23 luglio 2016 e il formulario adottato il 28 luglio 2016[13].

Decreto provvisorio e formulario[modifica]

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144[14] pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2016 ed entrato in vigore il 29 luglio 2016 vengono stabilite le modalità di celebrazione dell'unione civile e di tenuta dei registri delle unioni civili provvisori, lo stesso giorno è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Interno 28 luglio 2016[15] recante le formule per gli adempimenti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Entrambi i decreti rimarranno in vigore fino all'emanazione dei decreti legislativi previsto dalla legge 76/2016 che fissa il termine per la loro adozione entro il 5 dicembre 2016.

Anche prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo provvisorio (29 luglio 2016) i comuni hanno scelto in casi di emergenza di celebrare unioni civili in quanto la legge era in vigore dal 5 giugno 2016, come nel caso della prima unione civile celebrata a Milano tra due donne, di cui una malata terminale[16] scomparsa due giorni dopo la celebrazione[17].

Prime Celebrazioni[modifica]

  • 23 luglio 2016: la prima unione civile celebrata in Italia per effetto della legge 76/2016, pur in assenza dell'entrata in vigore dei decreti attuativi, è quella di Elena Vanni e Deborah Piccinini celebrata nel comune di Castel San Pietro Terme dal sindaco Fausto Tinti il 23 luglio 2016[18] a poco più di 24 anni esatti dalla prima celebrazione simbolica avvenuta in Italia il 27 giugno 1992 a Milano[19]
  • 27 luglio 2016: la prima unione civile celebrata a Milano è quella celebrata d'urgenza per imminente pericolo di vita (come prevede la legge) prima dell'entrata in vigore del decreto "ponte" (29 luglio) tra Margherita, malata terminale, e la compagna avvenuta il 27 luglio 2016. [1]. Margherita è venuta a mancare due giorni dopo la celebrazione dell'unione civile [2].
  • 1 agosto 2016: la prima unione civile celebrata in vigenza dei decreti attuativi e quindi celebrata formalmente nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti è quella celebrata a Reggio nell'Emilia tra lo scrittore Piergiorgio Paterlini e Marco Sotgiu l'1 agosto 2016.[20]
  • 3 agosto 2016: la prima unione civile celebrata a [Bologna] è quella tra due donne alla presenza del sindaco [Virginio Merola] il 3 agosto 2016. [3]
  • 6 agosto 2016: la prima unione civile celebrata a Torino è quella tra Gianni e Franco (79 e 82 anni), l'unione è stata celebrata dalla sindaca [Chiara Appendino]. [4]
  • 11 agosto 2016: le prime unioni civili di Firenze celebrata dal sindaco Nardella. [[5]]
  • 17 agosto 2016: la prima unione civile celebrata in Umbria è quella celebrata a Corciano (comune della provincia di Perugia) il 17 agosto 2016 dal sindaco [Cristian Betti]. [6]
  • 19 agosto 2016: le prime unioni civili di Bergamo. [[7]]

Link esterni[modifica]

  • Vademecum Unioni Civili [8]

Riferimenti normativi (link esterni)[modifica]

– Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (G.U. n.118 del 21/05/2016) [9]

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (cosiddetto “decreto ponte” o “decreto transitorio”) (G.U. n. 175 28/07/2016) [10]

– Decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2016 (cosiddetto “formulario”) [11]

– Parere del Consiglio di Stato del 21 luglio 2016, n.1695 [12]

– MODULO RICHIESTA COSTITUZIONE UNIONI CIVILI redatto dal comune di Milano secondo la normativa vigente [13]

- Circolare del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2016 (prot. n. 3511) [14]

Note[modifica]