Collegio nazionale dei garanti di Arcigay
Il Collegio nazionale dei garanti è uno degli organi dirigenti di Arcigay nazionale.
Compiti[modifica]
In base all'articolo 29 dello Statuto di Arcigay, così come modificato nel 2007, il collegio dei garanti opera e si pronuncia in base alle norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.
Il collegio dei garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- verificare la conformità degli statuti dei Comitati provinciali, come da articolo 4;
- fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti provinciali e nazionali ai rispettivi statuti;
- dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti provinciali, regionali e nazionali;
- dirimere controversie ed eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 9 del presente Statuto.
Funzionamento[modifica]
L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.
Il collegio dei garanti è formato dal presidente e dai due componenti eletti dal consiglio nazionale. I componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico.
Sia il Presidente sia gli altri componenti il collegio dei garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno di Arcigay.
Il collegio dei garanti è convocato dal presidente del collegio dei garanti.
Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.
In caso di controversie, il collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.
Il collegio dei garanti elabora un proprio regolamento che deve essere ratificato dal consiglio nazionale.
Le richieste e i ricorsi rivolti al collegio dei garanti nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al consiglio nazionale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.
Voci correlate[modifica]
Link esterni[modifica]
- Regolamento del collegio nazionale dei garanti di Arcigay (2010).