Articolo 1

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Per le persone omosessuali e transessuali l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità" ha rappresentato una misura di ingiusta e odiosa repressione nella storia dell'Italia repubblicana. Le persone omosessuali e le persone transessuali, senza che avessero commesso reati, potevano essere individuate dalla polizia come soggetti a rischio di mettere in pericolo la "pubblica moralità" o addirittura la "pubblica sicurezza" per il solo fatto di tenere comportamenti ritenuti "immorali", per questo potevano essere sottoposti alle misure di pubblica sicurezza previste dalla legge. La polizia attuava le cosiddette misure di prevenzione che di fatto comportavano una limitazione della libertà personale senza che tale limitazione derivasse dall'aver commesso un reato accertato con un processo: la norma di fatto consentiva l'arbitrio delle forze di polizia. La repressione poteva comportare misure di vario grado di afflittività: dal ritiro della patente e del passaporto o altri documenti, alla sorveglianza speciale e addirittura al confino.

La modifica dell'art.1 è avvenuta nel 1988 con la legge 3 agosto 1988, n. 327 ( pubblicata in G.U. 09/08/1988, n.186), nello stesso anno si modifica anche l'Articolo 28 del codice militare in tema di omosessualità.

« 'Articolo 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
  • a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
  • b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
  • c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. »

L’art. 1 indicava quali erano i destinatari delle misure di prevenzione personali applicabili da parte del questore. Nei confronti di essi il questore poteva emettere il foglio di via obbligatorio, l’avviso orale e i divieti di cui al successivo art. 4, comma 4 della Legge. In relazione all’ultima categoria di soggetti della lettera c) l’applicazione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza da parte dell’autorità giudiziaria era consentita soltanto se fosse stato previamente emesso nei confronti degli stessi l’avviso orale da parte del questore, mentre tale condizione non risultava necessaria in relazione alle residue ipotesi.

Nel gergo delle persone transessuali "prendere l'articolo 1" significava essere destinatari di tali provvedimenti di polizia restrittivi della libertà e dei diritti civili.

Casi di esonerati dal servizio militare perché omosessuali[modifica]

  • Romina Cecconi

Note[modifica]


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