Articolo 28

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Sotto il nome di "articolo 28" era noto negli anni Sessanta e Settanta, fino al 1986, la regola che escludeva dai corpi militari italiani gli "invertiti sessuali", equiparandoli a malati di mente.

Storia

Nel 1964 fu approvata nell'ordinamento italiano una norma antiomosessuale che esplicitamente menzionava l'omosessualità chiamandola "inversione sessuale", rimasta in vigore fino al 1986. Nella legislazione italiana era la prima norma repressiva ad alludere in modo diretto all'omosessualità fin dall'approvazione del Codice Zanardelli nel 1889. La norma abbandonava la consolidata tradizione giuridica italiana, che rifiutava di fare menzione diretta dell'omosessualità anche in norme repressive: infatti le norme di pubblica sicurezza, anche fasciste, utilizzate per reprimere omosessualità, travestitismo e transessualismo, alludevano genericamente a comportamenti "immorali".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 496 del 1964 conteneva nel suo allegato l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che erano causa di non idoneità al servizio militare; tra esse figurava all'articolo 28 l'omosessualità. Erano pertanto escluse dall'esercito dalla marina e dall'aeronautica:

« Art. 28. a) le personalità abnormi e psicopatiche (impulsivi, insicuri, astenici, abulici, depressivi, labili di umore, invertiti sessuali»

L'Arma dei Carabinieri aveva il compito di acquisire informazioni sulla persona per verificare l'esistenza di requisiti che potessero farla rientrare in quel novero. L'accertamento poteva essere compiuto attraverso indagini informative presso i genitori della persona in oggetto, i vicini di casa o le amicizie, indagando sui trascorsi della persona.

Poiché per tutto il periodo di vigenza dell'articolo 28 il servizio militare era obbligatorio, le persone omosessuali erano esposte a questa indagine poliziesca sulla loro sessualità.

La norma fu sostituita da un nuovo Decreto del Presidente della Repubblica nel 1985 (DPR 1008/1985) che toglieva all'articolo 41 il riferimento diretto all'omosessualità, mantenendo però nel nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità al servizio militare la formula "devianza sessuale". Ciò consentiva di fatto di proseguire nella pratica antiomosessuale e patologizzante di esonerare le persone omosessuali e transessuali dal servizio militare, implicando un'indagine persecutoria sulla vita privata delle persone.

Essere riformati per l'articolo 28 comportava un grave stigma, che aveva pensanti conseguenze, e che ostacolava per l'assunzione in impieghi pubblici.

Il Decreto del Ministero della Difesa del 29 novembre 1995 all'allegato "ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO MILITARE" indica nell'art. 30 lettera c) "I disturbi dell'identità di genere (disturbi della sessualità)" come imperfezione che causa l'inabilità al servizio militare. Un documento datao 30/12/2001 proveniente dal Centro di documentazione Roberto Saverio Tersigni - Omphalos attesta come esisteva la prassi di richiedere ai circoli Arcigay l'attestazione di essere soci come prova dell'omosessualità che conferiva l'esenzione dal servizio militare in quanto considerati "imperfetti e inabili" e quindi "inabili" al servizio militare.

Casi di esonerati dal servizio militare perché omosessuali

  • Nel 1968 Aldo Busi, chiamato al servizio militare, pretese e ottenne l'esonero per dichiarata omosessualità, in base al discriminatorio articolo 28.
  • Porpora Marcasciano evitò le indagini prescritte dall'articolo 28 optando per il servizio civile o come era chiamato all'epoca "obiezione di coscienza".
  • Danilo Giuffrida di Catania dichiara nel 2002, alla visita di leva, di essere omosessuale, viene esonerato in quanto non idoneo per "disturbo dell'identità sessuale". Successivamente riceve una comunicazione della motorizzazione provinciale di Catania che dispone la revisione della sua patente di guida perché ritenuto «non in possesso dei requisiti d'idoneità psicofisica legalmente richiesti per la guida». Il caso arriva in Cassazione che stabilisce essere gravemente lesiva la condotta della Pubblica Amministrazione che, a seguito della dichiarazione di omosessualità, hanno esonerato il dichiarante dalla prestazione del servizio militare notificandole il provvedimento di revisione della patente di guida unitamente alla predisposizione di un nuovo esame di idoneità psico-fisica, conseguente alla comunicazione che l'ospedale militare aveva fatto sulla base delle suddette dichiarazioni[1][2].

Note

Voci correlate

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